1. Dopo il capo IV del testo unico, come modificato dal presente capo, è inserito il seguente:
Art. 31-bis. - (Congedo di adozione o di affidamento). - 1. La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata del congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci di cui agli articoli 66 e 70.
Art. 31-ter. - (Trattamento economico e normativo). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 31-quater. - (Trattamento previdenziale). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25».
2. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico sono abrogati.