Art. 13.
(Congedo di adozione o di affidamento).

      1. Dopo il capo IV del testo unico, come modificato dal presente capo, è inserito il seguente:

«Capo IV-bis.
CONGEDO DI ADOZIONE O DI
AFFIDAMENTO

      Art. 31-bis. - (Congedo di adozione o di affidamento). - 1. La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
      2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.
      3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata del congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
      4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci di cui agli articoli 66 e 70.

 

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      Art. 31-ter. - (Trattamento economico e normativo). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.

      Art. 31-quater. - (Trattamento previdenziale). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25».

      2. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico sono abrogati.